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Il consenso informato

Il consenso informato

Il marito di una mia assistita si presenta preoccupato perché la moglie in menopausa da anni si deve sottoporre a isteroscopia per un sanguinamento uterino. Mi chiede  ripetute spiegazioni sulla tecnica e sui motivi che sottendono l’esecuzione dell’esame,  ma non pensavo arrivasse a chiedermi di illustrargli, anche tramite eventuale atlante, la struttura anatomica dell’utero. Il motivo principale del suo bisogno di conoscenza approfondita non è solo una comprensibile ansia ma la necessità, mi dice, di fornire un consenso informato all’esecuzione dell’esame, perché ha letto…..

 

COS'E' IL CONSENSO INFORMATO ?

Il consenso del Paziente al trattamento medico

Per tutti gli atti medici esiste, anche deontologicamente, il cosiddetto "consenso informato".
Cosa significa ?
Il Medico, prima di iniziare qualsiasi atto medico, dovrebbe informare il Paziente sui rischi e sui benefici connessi all'atto stesso.
In pratica, purtroppo, non sempre viene applicato, sia per abitudine, sia perchè il Medico lo ritiene spesso superfluo, specialmente quando un intervento viene ritenuto indispensabile.
Il Paziente può, e dovrebbe sempre, chiedere informazioni dettagliate sul proprio stato di salute e sulla terapia che dovrebbe essere praticata per ottenere la guarigione o un miglioramento.
In genere però il consenso, e per iscritto, viene richiesto per gli atti medici a più alto rischio.
C'è da fare una considerazione.
Spesso la spiegazione che viene fatta al Paziente, rimane da quest'ultimo incompresa... E talvolta gli stessi medici, di specialità diverse, riescono con difficoltà a comprendere quello che il Malato "dovrebbe" capire.
Ci si affida quindi molto spesso alla umanità ed alla buona volontà del Curante.

http://notizie.supereva.it//salute/frameset7.shtml

 

10 - MA COME SI FA AD INIZIARE OBBLIGATORIAMENTE UNA CURA AD UNO CHE NON LA VUOLE?

 

Questo è un problema diverso da quello dell'eutanasia. E' chiaro che se un malato non si vuole operare di un tumore non si può legarlo al letto e operarlo di forza.

Diritto alla salute non significa né dovere di curarsi, ad ogni costo, né possibilità per i medici di curare ad ogni costo, anche contro la volontà dei pazienti. E' principio di civiltà che nessuno possa essere sottoposto coattivamente a trattamenti sanitari non voluti. La "Carta dei diritti del malato" elaborata dalla associazione americana degli ospedali (pubblicata sul New York Times del 9/1/73) dice all'art. 4: "Il paziente ha diritto di rifiutare il trattamento nell'estensione permessa dalla legge e di essere informato delle conseguenze mediche della sua azione". Questo principio non vale soltanto per le cure destinate al malato terminale, ma per qualsiasi cura e concerne sia l'inizio del trattamento sia la sua sospensione: chi riceve il consiglio di effettuare una tonsillectomia può rifiutarsi allo stesso modo di chi respinge il consiglio di sottoporsi a un trapianto di cuore. Non mancano, per la verità, forme d confine dove si possono trovare delle eccezioni: si pensi alle vaccinazioni obbligatorie e alle prescrizioni legali in caso di malattie epidemiche (colera e simili). Ma in questi casi è la difesa della salute altrui che impone al singolo l'obbligo giuridico di non rifiutare le cure. In altri casi la discussione avrebbe esiti più incerti: si pensi alla alimentazione forzata per via parenterale di chi per protesta rifiuta il cibo o alle trasfusioni di sangue per un Testimone di Geova che le considera peccaminose quando ormai il rischio per la vita sia imminente. Qui, però, si potrebbe invocare più lo stato di necessità per giustificare il medico che viola la volontà del paziente piuttosto che affermare un suo dovere di intervenire. Inoltre l'alimentazione e la trasfusione di sangue non sono interventi straordinari o rischiosi, ma semplici e dall'esito sicuro.

Movimento per la vita:

http://www.mpv.org/a_24_IT_71_1.html

CONSENSO INFORMATO 

- DI CHE SI TRATTA -
 Il  consenso  informato e' una sorta di contratto tra  medico  e 
paziente  in  cui quest'ultimo prende  coscienza  del  trattamento 
proposto dal medico e decide se accettarlo o meno.
In  termini  pratici,  si tratta del modulo  che  il  malato  deve 
firmare prima di subire:
   - un delicato intervento chirurgico,
   - una cura nuovissima, 
   -  un esame invasivo (come una biopsia) o che prevede l'uso  di 
mezzi di contrasto.
  Il consenso informato scritto, tuttavia, non deve mai sostituire 
il  dialogo  tra  il medico e la persona  bisognosa  di  cure.  Il 
colloquio tra le due parti e' infatti fondamentale: solo dopo aver 
ricevuto  adeguate  informazioni,  l'individuo  e'  in  grado   di 
decidere in modo consapevole e in piena liberta'.

- QUALI INFORMAZIONI - 
  Le  informazioni che questo contratto tra medico e  malato  deve 
contenere sono:
   - gli obiettivi della cura proposta dal medico,
   -  se  il trattamento richiedera' l'uso di un farmaco  gia'  in 
commercio oppure ancora in fase di sperimentazione;
   -  quali  procedure sperimentali verranno impiegate e  se  cio' 
comportera' rischi o disagi.

- PER TUTELARSI - 
  Nell'interesse del medico queste informazioni dovrebbero  essere 
riportate  chiaramente  sul modulo del  consenso  informato.  Puo' 
infatti capitare che le cose non vadano per il verso giusto e  che 
magari l'individuo sviluppi possibili complicazioni. Se il  malato 
non  era  stato preventivamente informato, in  modo  preciso,  dei 
rischi  a cui andava incontro sottoponendosi a quella  determinata 
cura,  il  medico  puo' essere perseguito  penalmente.  In  questo 
senso,  va ricordato che il consenso informato ha il solo  effetto 
di rendere lecito l'intervento del medico, che altrimenti potrebbe 
essere perseguibile sul piano giudiziario.
- IN CASI DELICATI -
  Nel   valutare  i  rischi  e  i  benefici   di   un'informazione 
dettagliata  al malato, il medico deve pero' considerare anche  lo 
stato d'animo di chi si trova di fronte. Per esempio, nel caso  di 
un  malato  terminale,  se  da  un  lato  rendergli  note  le  sue 
condizioni  risponde  al  diritto di ogni  persona  di  sapere  la 
verita' riguardo al proprio stato di salute, d'altro canto  venire 
a  conoscenza  di  una verita'  cosi'  dolorosa  puo'  danneggiare 
irrimediabilmente  una  persona, imponendole un fardello  che  non 
solo  non e' in grado di sopportare psicologicamente, ma che  puo' 
spingerla a lasciarsi andare vanificando l'effetto delle cure.
- PUNTARE AL BENEFICIO -
  Quando  ci  si  trova  a dover  affrontare  malattie  gravi,  il 
criterio del massimo beneficio del malato puo' far si che a  volte 
l'informazione  non debba per formza essere completa e chiara.  In 
situazioni di questo genere, sara' meglio che il medico sottolinei 
gli   aspetti  ottimistici  rispetto  a  quelli  negativi,   vista 
l'influenza dello stato d'animo del malato sugli esiti della cura.

- LE ECCEZIONI - 
  Sebbene   sia  preferibile  la  firma  sul  consenso,  ci   sono 
situazioni in cui il medico puo' agire a prescindere  dall'assenso 
del  malato, per esempio quando quest'ultimo  arriva  all'ospedale 
incosciente   o  in  grave  stato  di  shock  e   sono   necessari 
provvedimenti d'urgenza. Gli interventi in cui un'esitazione  puo' 
essere  fatale  non richiedendo neanche  l'assenso  dei  familiari 
poiche',   secondo  il  principio  del   cosiddetto   "affidamento 
terapeutico",  una persona, scegliendo un medico o  una  struttura 
sanitaria, delega implicitamente il potere di decidere in sua vece 
in caso di impedimento.

- RISCHIO DI EPIDEMIA -
  Il  medico  puo' agire senza l'assenso del  malato  anche  nelle 
situazioni   che   mettono   a   repentaglio   la   salute   della 
collettivita',  nel  tentativo  di  prevenire  la  diffusione   di 
epidemie:    diventa   comprensibile    l'obbligatorieta'    delle 
vaccinazioni o la cura forzata della tubercolosi e delle  malattie 
veneree contagiose.
  E'  ovvio, tuttavia, che il medico non deve abusare dello  stato 
di  necessita'  e commettere l'errore di considerare il  bene  del 
malato  come  un dato oggettivo, definibile dalla morale  o  dalla 
scienza,  mettendo,  quindi, in secondo piano  la  volonta'  della 
persona.

- LIBERI DI SCEGLIERE - 
  Il malato non e' obbligato a dare il proprio assenso a una cura; 
ha  cioe' sempre la liberta' di scelta. Inoltre puo'  revocare  il 
proprio  consenso  informato in qualunque momento.  Rifiutando  il 
trattamento  proposto, il malato non perde tuttavia il diritto  di 
godere  dell'assistenza  presso l'ospedale in cui  e'  ricoverato. 
Puo' infatti richiedere di essere seguito da un altro medico e  di 
intraprendere una cura diversa.
Allo  stesso  tempo, anche il medico non puo' essere  costretto  a 
intraprendere   un   trattamento  che   considera   pericoloso   o 
addirittura  lesivo  per  il malato; ha anch'egli  il  diritto  di 
decidere  liberamente  secondo la propria  coscienza.  Un  esempio 
classico e' quello dell'aborto.

- QUESTIONE TRASPARENZA -
  Il consenso informato va quindi interpretato come uno  strumento 
che  permette  di rivendicare i propri diritti anche  in  caso  di 
malattia:   solo  un'informazione  trasparente  e  adeguata   puo' 
garantirli davvero.

- PER I BAMBINI -
  Un  discorso a parte merita la questione dei minori.  Quando  il 
bambino ha meno di 10-12 anni, la decisione se aderire o meno a un 
trattamento  e'  solitamente  delegata a chi  esercita  la  patria 
potesta', in genere i genitori. Sopra questa eta', si puo'  invece 
prendere  in  considerazione,  anche se non  e'  obbligatorio,  un 
prudente coinvolgimento del minore nella scelta, mentre dopo i  14 
anni,  il  medico deve tener conto del parere del  ragazzo  se  in 
disaccordo  con quello dei genitori. In questi casi,  puo'  essere 
richiesto anche l'intervento di un giudice tutelare. Su  richiesta 
del  medico, il giudice e' chiamato a esprimere il proprio  parere 
quando  le  decisioni di chi esercita la patria  potesta'  possono 
provocare notevoli danni al minore.

- IL FOGLIO -
  In  termini pratici, il consenso informato non e' altro  che  un 
modulo di carta prestampato in cui sono contenute le  informazioni 
necessarie perche' il malato abbia ben chiaro in che cosa consiste 
la cura o l'esame cui si deve sottoporre.
Dopo  averlo letto, la persona potra' decidere con  consapevolezza 
se firmarlo o no.
Paziente .................................... Data ............... 
Dichiaro liberamente ed in piena coscienza:
- di essere stato messo al corrente dal dottor ...................
  della  Divisione  dove sono assistito in merito alla  natura  ed 
  alle  caratteristiche cliniche della malattia dalla  quale  sono 
  affetto:........................................................
  ................................................................
- di essere stato informato sulle possibilita' terapeutiche 
 

- di essere stato  messo al corrente dei rischi e delle  possibili 
  sequele correlate con il trattamento
- di acconsentire che i medici conferiscano con i miei parenti  in 
  relazione al mio caso clinico;
- di accettare pertanto:
 
a) l'intervento chirurgico propostomi di:
..................................................................
..................................................................
da   eseguirsi   in  anestesia  ..............   con   l'eventuale 
incannulamento di vie venose centrali e/o di trasfusioni di sangue 
qualora si rendessero necessarie
Data ............. * Firma del paziente ..........................
                  ** Firma del medico ............................
 
b) il trattamento medico di tipo:
..................................................................
..................................................................
Data ............. * Firma del paziente ..........................
                  ** Firma del medico ............................
c) il trattamento radioterapico:
..................................................................
..................................................................
Data ............ * Firma del paziente ...........................
                 ** Firma del medico .............................
 

* Firma  del paziente o della persona autorizzata ad  acconsentire 
  per  il  paziente  se  questo  e'  minore  o  se  portatore   di 
  incapacita' o limitazioni legalmente riconosciute.
** Firma  del  medico  che  raccoglie  il  consenso  delegato  dal 
   Direttore della Divisione.

http://www.giofil.it/offline/ciis286.htm

Counselling: facile a dirsi

Informare il paziente, soprattutto in tema di rapporto tra rischi e benefici, non è certo semplice. E anche superata la difficoltà di comunicazione non è detto che sia servito. Sembra il partito da trarre da un articolo pubblicato da Lancet, nel quale si dà conto di uno studio condotto sul peso delle informazioni fornite dal medico sulla decisione di sottoporsi o meno al dosaggio del PSA. I ricercatori, statunitensi, hanno invitato a una seduta di counselling sul valore e le indicazioni del test una quarantina di uomini. Al termine, è station chiesto quale giudizio avessero tratto, e la quasi totalità (37 su 40) hanno risposto che le informazioni ricevute apparivano sfavorevoli all’esecuzione del dosaggio. Tuttavia, alla domanda se in futuro si sarebbero sottoposti o meno all’esame, il 75% ha risposto affermativamente, compresi 29 persone che già avevano subito il test in passato. In seguito all’esame dei questionari il primo firmatario dello studio, Michael Farrell della Yale University, tra le motivazioni “nascoste” ha citato un entusiasmo (acritico) per la prevenzione, la paura del cancro e anche la volontà di fare una sorta di scongiuro biochimico.

(Marilynn Larkin PSA screening decisions influenced more by patient beliefs than by doctors. Lancet 2002; 359: 2172)

http://pro.dica33.it/article.asp?tipo=0&lettera=
0&idref=33&aid=53013&sub_res=