Il medico di guardia deve rispondere alle chiamate
Il medico di guardia medica, avvisato con urgenza
dal 118, deve rispondere con -urgenza- alla
chiamata, se non si reca -prontamente- presso il
domicilio del malato ne risponde penalmente,
indipendentemente se il paziente si salva oppure
riporta gravi conseguenze.
Per la Corte di cassazione (sezione VI penale -
sentenza 33018 del 7 settembre 2005) il ritardo con
cui il medico di guardia si è recato a visita va
inquadrato come delitto di pericolo rilevandosi solo
il danno potenziale.
Infatti “il sanitario del servizio di continuità
assistenziale, in quanto dotato, nell’espletamento
dell’attività di diagnosi e di prescrizioni di
prestazioni farmaceutiche e terapeutiche, di poteri
certificativi e autoritativi e quindi partecipe
delle pubbliche funzioni dell’ente pubblico
sanitario, riveste lo status di pubblico ufficiale,
che ha il dovere di non rifiutare indebitamente un
atto del proprio ufficio che, per ragioni di
sanità, deve essere compiuto senza ritardo”.
Riguardo, poi, alla possibilità data al sanitario di
valutare la necessità della visita e i tempi entro i
quali effettuarla previsti dall’accordo collettivo
nazionale, la sentenza puntualizza inoltre: “a
prescindere dall’espressa previsione di un termine
entro il quale dev’essere compiuto il carattere
dell’indifferibilità, nel senso che deve essere
compiuto immediatamente per non pregiudicarne, sia
pure potenzialmente, l’utilità e per non
determinare l’aumento del rischio per gli
interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice
(in tal caso il ritardo si risolve, di fatto, in un
rifiuto). Con la previsione contenuta nel comma 1
dell’articolo 328 del cp, il legislatore ha inteso
in realtà tutelare, oltre al buon andamento
dell’attività della pubblica amministrazione, i
beni giuridici finali elencati nella medesima
disposizione, concepita come delitto di pericolo
concreto; viene quindi in rilievo il solo danno
potenziale, non essendo necessario che dal mancato
compimento derivi effettivamente un danno” e
pertanto “la discrezionalità all’intervento può
bene essere sindacata dal giudice di merito sulla
base egli elementi di prova sottoposti al suo
esame”.
Per la Cassazione, dunque, ciò che conta è il danno
che si potrebbe arrecare, mentre non è necessario
che dal mancato compimento dell’intervento derivi
effettivamente un danno.