L'esperto rispone - a Cura del Prof. Marco Perelli Ercolini

Il medico di guardia deve rispondere alle chiamate 

Il medico di guardia medica, avvisato con urgenza dal 118, deve rispondere con -urgenza- alla chiamata, se non si reca -prontamente- presso il domicilio del malato ne risponde penalmente, indipendentemente se il paziente si salva oppure riporta gravi conseguenze.

Per la Corte di cassazione (sezione VI penale - sentenza 33018 del 7 settembre 2005) il ritardo con cui il medico di guardia si è recato a visita va inquadrato come delitto di pericolo rilevandosi solo il danno potenziale.

Infatti “il sanitario del servizio di continuità assistenziale, in quanto dotato, nell’espleta­mento dell’attività di diagnosi e di prescrizioni di prestazioni farmaceutiche e terapeutiche, di poteri certificativi e autori­tativi e quindi partecipe delle pubbliche funzioni dell’ente pubblico sanitario, riveste lo status di pubblico ufficiale, che ha il dovere di non rifiutare in­debitamente un atto del pro­prio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto sen­za ritardo”.

Riguardo, poi, alla possibilità data al sanitario di valutare la necessità della visita e i tempi entro i quali effettuarla previsti dall’accordo collettivo nazionale,  la  sentenza puntualizza inoltre: “a prescindere dall’e­spressa previsione di un ter­mine entro il quale dev’essere compiuto il carattere dell’in­differibilità, nel senso che de­ve essere compiuto immediata­mente per non pregiudicarne, sia pure potenzialmente, l’uti­lità e per non determinare l’au­mento del rischio per gli inte­ressi tutelati dalla fattispecie incriminatrice (in tal caso il ri­tardo si risolve, di fatto, in un rifiuto). Con la previsione con­tenuta nel comma 1 dell’arti­colo 328 del cp, il legislatore ha inteso in realtà tutelare, oltre al buon andamento dell’attività della pubblica amministrazio­ne, i beni giuridici finali elen­cati nella medesima disposi­zione, concepita come delitto di pericolo concreto; viene quindi in rilievo il solo danno poten­ziale, non essendo necessario che dal mancato compimento derivi effettivamente un dan­no” e pertanto “la discrezionalità all’intervento può bene  essere sindacata dal giudice di merito sulla base egli elementi di prova sottoposti al suo esame”.

Per la Cassazione, dunque, ciò che conta è il danno che si potrebbe arrecare, mentre non è necessario che dal mancato compimento dell’intervento derivi effettivamente un danno.