|
a
cura di Sergio Perini
Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e
degli Odontoiatri
Deliberazione del
Consiglio Nazionale
MEDICINE
NON CONVENZIONALI
LA POSIZIONE
DELLA FNOMCeO
DELIBERAZIONE
Il
Consiglio Nazionale della FNOMCeO, riunito a Terni
il 18 maggio 2002,
VISTA
la decisione del Comitato Centrale del 3 maggio 2002
in materia di medicine e pratiche non convenzionali
che ha fatto proprie le risultanze dei lavori della Commissione
per l'esame delle problematiche rivenienti dalla
medicina non convenzionale nominata dal Comitato
Centrale in data 26 settembre 2001;
VISTA
la risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29
maggio 1997 e la risoluzione n. 1206 del Consiglio
d’Europa del 4 novembre 1999, sullo stato delle
medicine non convenzionali, nelle quali viene
constatata la crescente diffusione delle stesse e
ribadita la necessità di assicurare ai cittadini il
più elevato livello di sicurezza e l’informazione
più corretta;
VISTA
la carenza di interventi chiarificatori da parte di
altre Autorità competenti a normare la materia, più
volte sollecitate a pronunciarsi dalla Federazione;
VISTA
l’entità del fenomeno che secondo le ultime stime
ISTAT (1999-2000) è in rapido incremento nelle
società industrializzate;
VISTA
la forte aspettativa di interventi di garanzia da
parte della pubblica opinione;
PRESO
ATTO della mutata concezione del "bene
salute" che l’Organizzazione Mondiale della
Sanità definisce come stato di benessere fisico,
psichico e sociale, complessivo, e non solo come
assenza di malattia;
CONSAPEVOLE
della necessità che il medico, nell’esplicazione
della propria attività professionale, si ponga,
oggi, di fronte ad un’immagine dell’uomo che
tenga conto di tutti gli aspetti anche non
riconducibili a schemi predefinibili relativi a
salute e malattia;
CONSIDERATA
la necessità di una più attenta valutazione dei
possibili e diversi approcci diagnostici e
terapeutici finalizzati a garantire ai cittadini la
più ampia libertà possibile di scelta terapeutica;
VALUTATA
l’opportunità, nell’attuale contesto
socio-culturale, sulla base del consenso libero e
informato, di valorizzare un sistema di conoscenze,
quali le medicine e le pratiche non convenzionali,
che non si ponga in antitesi ai princìpi
irrinunciabili fondanti della Medicina Ufficiale;
RAVVISATA
l'opportunità di integrazione delle medicine e
pratiche non convenzionali di cui può beneficiare
il cittadino;
CONSIDERATA
la ferma intenzione della Federazione nazionale dei
medici chirurghi e degli odontoiatri di rinsaldare
il proprio ruolo istituzionale di primo garante
della professione presso i cittadini e presso lo
Stato, a tutela della collettività;
VISTO
l’assunto, ribadito anche da numerose pronunce
giurisprudenziali, che quanto attiene alla diagnosi
e alla cura delle malattie ovvero l’atto
medico deve avere un’adeguata garanzia nel
superiore interesse della salute e che tale garanzia
è data dalle conoscenze e dalla competenza di chi
esercita attività rivolta alla tutela della salute;
condizioni che lo Stato controlla attraverso
l’iter degli studi universitari, la laurea,
l’abilitazione post-lauream nonché l’iscrizione
all’albo tenuto dall’Ordine professionale;
RIBADITO
il principio che il medico pur nella piena libertà
di scelta terapeutica, dovrà comunque in scienza e
coscienza, attenersi alle regole della prudenza e
che, nel rispetto delle conoscenze scientifiche, è
tenuto a far sì che il cittadino, adeguatamente
informato, non si sottragga a specifici trattamenti
di comprovata efficacia;
DELIBERA
di
approvare il documento allegato contenente le linee
guida della FNOMCeO su medicine e pratiche non
convenzionali.
LINEE
GUIDA DELLA FNOMCeO
SU
MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI
"Le
Medicine e le pratiche non convenzionali"
ritenute in Italia come rilevanti da un punto di
vista sociale sia sulla base delle indicazioni della
Risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29
maggio 1997 e della Risoluzione n. 1206 del
Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999 che sulla
base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune
di esse da parte dei cittadini oltre che degli
indirizzi medici non convenzionali affermatisi in
Europa, negli ultimi decenni, sono:
1
Agopuntura
2
Fitoterapia
3
MedicinaAyurvedica
4
MedicinaAntroposofica
5
MedicinaOmeopatica
6
MedicinaTradizionaleCinese
7
Omotossicologia
8
Osteopatia
9
Chiropratica
L'esercizio
delle suddette medicine e pratiche non convenzionali
è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e
pertanto si ritiene:
·
essere
le medicine esercitabili e le pratiche gestibili -
in quanto atto medico – esclusivamente da parte
del medico chirurgo ed odontoiatra in pazienti
suscettibili di trarne vantaggio dopo un’adeguata
informazione e l’acquisizione di esplicito
consenso consapevole;
·
essere
il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici attori
sanitari in grado di individuare pazienti
suscettibili di un beneficiale ricorso a queste
medicine e pratiche, in quanto solo il medico
chirurgo e l'odontoiatra sono abilitati all’atto
diagnostico, che consente la corretta
discriminazione fra utilità e vantaggio del ricorso
consapevole a trattamenti non convenzionali;
·
essere
in questa impostazione il medico chirurgo e
l'odontoiatra gli unici in grado di evitare che le
medicine e le pratiche non convenzionali vengano
proposte e prescritte a pazienti senza possibilità
di vantaggio, sottraendoli alle disponibili terapie
scientificamente accreditate, sulle quali dovrà
essere sempre aggiornato attraverso l’ECM;
·
essere
il medico chirurgo e l'odontoiatra gli unici
soggetti legittimati a effettuare diagnosi, a
predisporre il relativo piano terapeutico e a
verificare l’attuazione dello stesso sul paziente;
·
essere
dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini
provinciali, perseguire nei modi dovuti e con
tempestività, denunciando all’autorità
competente chiunque, non medico, eserciti le
suddette medicine e pratiche non convenzionali;
·
essere
dovere della FNOMCeO e di tutti gli Ordini
provinciali perseguire disciplinarmente quei medici
chirurghi e odontoiatri che non rispettino, a norma
del vigente Codice Deontologico, le regole sopra
richiamate o che svolgano attività di prestanomismo
a copertura di prestazioni da parte di non medici
relativamente alle medicine e alle pratiche non
convenzionali sopra elencate;
·
essere
opportuna la costituzione a livello nazionale
FNOMCeO di una banca-dati sulla legislazione
internazionale, nazionale e regionale dedicata alle
medicine e alle pratiche non convenzionali anche su
segnalazione dei singoli Ordini provinciali;
·
di
richiedere con forza, per far corrispondere alla
consistente domanda di medicine e pratiche non
convenzionali, un coerente sviluppo di sistemi
preposti alla tutela dell'efficacia e sicurezza, la
costituzione di una Agenzia Nazionale composta da
soggetti istituzionali quali: il Ministero della
Salute, le Regioni, il MURST e la FNOMCeO.
Tra
i compiti principali da affidare a tale Organismo,
che potrebbe articolarsi in analoghe strutture
regionali, sono da prevedersi:
1 l'individuazione e la regolamentazione delle
attività relative alle singole medicine e pratiche
non convenzionali;
2 la promozione della ricerca di base e applicata,
secondo le regole di buona pratica clinica, nelle
aree esclusive e soprattutto in quelle integrate
favorendo la conoscenza dei princìpi e dell'uso
appropriato delle medicine e pratiche non
convenzionali nella cultura medica, avvalendosi di
finanziamenti propri e derivanti da soggetti
pubblici e privati in ambito nazionale ed europeo;
3 il monitoraggio e l'informazione, attraverso
relazioni semestrali/annuali alle Istituzioni
responsabili della tutela della salute, sull'uso
appropriato, efficace e sicuro delle medicine e
pratiche non convenzionali;
4 la regolamentazione dei percorsi formativi
attraverso:
a l'individuazione dei criteri per l'adozione degli
ordinamenti didattici;
b la definizione dei criteri e dei requisiti per
l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati
coinvolti nelle attività di formazione;
5 la sollecitazione, alle Istituzioni competenti, a
predisporre tutti quei provvedimenti di carattere
normativo o regolamentare utili al perseguimento dei
propri scopi istitutivi;
·
sollecitare
il Parlamento ad attivarsi affinché si pervenga ad
una modifica normativa sulla pubblicità sanitaria,
su proposta della FNOMCeO, con l'inserimento di
norme specifiche per il settore;
·
sollecitare
le Autorità competenti ad attivarsi al fine
dell'inserimento delle voci, relative alle
prestazioni professionali rese nell'esercizio delle
medicine e pratiche non convenzionali sopra
elencate, all'interno della Tariffa minima nazionale
degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche
ed odontoiatriche (DPR 17 febbraio 1992), che,
peraltro, necessita di una sostanziale e globale
revisione;
·
prevedere
l’istituzione presso gli Ordini provinciali dei
Medici chirurghi e degli Odontoiatri di un registro
suddiviso in sezioni per ciascuna delle medicine e
pratiche non convenzionali sopra elencate.
L'inserimento nel registro dei medici chirurghi e
degli odontoiatri è subordinato alla individuazione
di criteri che verranno stabiliti con atto di
indirizzo e coordinamento della FNOMCeO, in
collaborazione con le scuole e le Società
Scientifiche accreditate dalla FNOMCeO stessa, nella
distinzione di ruoli e funzioni.
La
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
CHIEDE
con
forza un urgente e indifferibile intervento
legislativo del Parlamento, al fine
dell’approvazione di una normativa specifica
concernente le Medicine e le pratiche non
convenzionali sulla base di quanto contenuto nel
presente documento.
o informato,
l’obbligo di non sottrarre
il paziente a terapie di comprovata efficacia
|