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L'esperto risponde - a Cura del Prof. Marco Perelli Ercolini

In caso di adozione internazionale

Un discreto numero di medici adotta un figlio e molti ricorrono all’adozione internazionale ove sono previste alcune tutele particolari per i genitori adottivi anche in relazione alle maggiori difficoltà nell’adozione.

Ricordiamo  che  in caso di adozione internazionale la lavoratrice e il lavoratore, in base all’art. 27 comma 2 del Dlgs 151/2001, hanno diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Questo congedo non prevede però alcuna retribuzione, tranne una eventuale specifica previsione del contratto di lavoro. Inoltre essendo considerato come inter­ruzione del servizio, non è utile ai fini del computo dell’an­zianità di servizio e del trattamento di previdenza e di quiescen­za, può però essere riscattato.  Sono però previsti dei bonus economici: una deducibilità fiscale e precisamente il 50% delle spese documentate sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione internazionale come onere deducibile ai fini Irpef  (UNICO 2006 rigo RP25 codice 5:  50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi  di minori stranieri - per chi può fare e fa il 730  sezione II rigo E25 punto 5) e dei rimborsi-spese in base al reddito dell’adottante.    Nel  2005 ai  genitori (con reddito inferiore ai 70mila euro) che avevano adottato nel 2004 un bambino proveniente dall’estero, era stato riconosciuto a domanda  (da inoltrare entro il 31 agosto 2005 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali  - Rimborso spese di adozione,   largo Chigi 19 -  00187  Roma) un rimborso totale o parziale delle spese sostenute e non portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi (Decreto 28 giugno 2005 in Gazzetta Ufficiale 161 del 13 luglio 2005), sino ad un tetto di 5mila euro, modulate secondo il reddito.

Ricordiamo che in caso di adozione di bambino straniero, il periodo di astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico previsto, spetta anche se lo stesso ha superato i sei anni di età (limite  sino alla maggiore età) per i  tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia.

Inoltre i genitori adottivi hanno diritto, sempre alternativamente, ai riposi giornalieri entro il primo anno di ingresso del minore nel nuovo nucleo famigliare  e ai congedi parentali, compresi quelle previste per malattia dello stesso, tenendo presente che se il minore, al momento dell’adozione o dell’affidamento, ha una età compresa tra i sei e i dodici anni, i genitori possono esercitare nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nuovo nucleo famigliare il diritto a fruire del congedo parentale e dei permessi per malattia del bambino.

Anche per le libereprofessioniste  è previsto  a domanda (da inoltrarsi all’ENPAM) il riconoscimento del diritto alla liquidazione dell’indennità di maternità in caso di adozione internazionale di minori anche se hanno  superato i sei anni di età e fino al compimento del 18esimo anno. La misura e i tetti sono previsti dalla legge 289/03, per il periodo di tempo, come stabilito dalla Corte costituzionale sentenza 23 dicembre 2003  numero 371, dei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato in famiglia.    

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