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TITOLO I
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione
denominata SNAMID
(Società Nazionale di Aggiornamento per il Medico di
Medicina Generale)
con sede in Milano
Articolo 2
L’Associazione é apartitica e non ha
fini di lucro né finalità sindacali e si propone
intenti esclusivamente culturali per porre al
servizio della collettività una figura professionale
di medico di Medicina Generale che resti
costantemente aggiornata nei progressi del sapere
medico nel pieno rispetto dei valori etico
deontologici della professione.
L’Associazione non prevede esercizio
e/o partecipazione ad attività imprenditoriali,
fatto salvo quelle necessarie alle attività di
formazione continua.
La SNAMID si propone come società a
carattere scientifico e professionale nell’ambito
della Medicina Generale per realizzare i seguenti
obiettivi:
a) formazione pre-laurea
(insegnamenti universitari elettivi)
- formazione specifica (corso di
formazione specifica in Medicina Generale)
- formazione permanente anche con
programmi annuali di attività formativa ECM
- attività di studio e ricerca osservazionale, epidemiologica, clinica e
farmacologica
- accreditamento e certificazione
dei propri iscritti
- attuazione di corsi
post-universitari per animatori, tutori e trainers
della Medicina Generale
- collaborazione ed integrazione con
altre Società Scientifiche al fine di promuovere cultura nell’ambito
delle scienze mediche
- collaborazione con il Ministero
della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli
altri
organismi e
istituzioni sanitarie pubbliche
- elaborazione di
linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i
Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la
F.I.S.M.
b) concorrere a creare tra i
cittadini quella coscienza sanitaria che possa
servire di base per la tutela della salute.
Articolo 3
a) Sono Soci Effettivi tutti
gli iscritti in regola con la quota annuale di
iscrizione
b) Sono Soci Fondatori quelli
che hanno costituito la SNAMID in data 5 dicembre
1984 con atto notarile n° 40986 (notaio Cesare
Suriani in Milano registrato il 20 dicembre 1984 al
n° 32736.71/M serie H).
c) Sono Soci Onorari quelle
personalità che hanno dato e danno lustro alla
medicina, nominate dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
d) Sono Soci Sostenitori: i
medici del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale, gli studenti universitari dell’ultimo
Biennio di Medicina e Chirurgia che ne facciano
richiesta al Consiglio Provinciale SNAMID di
residenza e versino la quota di iscrizione stabilita
annualmente dall’Esecutivo della SNAMID Nazionale,
Società, Enti Pubblici, Enti Privati, che facciano
domanda di adesione. L’adesione comporta
l’accettazione dello Statuto e l’impegno a versare
la quota di iscrizione stabilita annualmente
dall’Esecutivo della SNAMID Nazionale.
La qualifica di Socio si perde per
dimissioni, per morosità, per radiazione pronunciata
dal Consiglio Direttivo Nazionale, su parere del
Collegio dei Probiviri.
Statuto completo in formato
pdf |